MOZIONE n. 140 del 22/01/2019
In merito alla Terme Luigiane

Il Consiglio Regionale,

Premesso che:
Con l'adozione del D.lgs. n. 152 del 2006 (ed. Codice dell'Ambiente), e nello specifico con l'applicazione dell'articolo 96, comma 8 viene introdotto nel nostro sistema il principio generale della temporaneità di tutte le concessioni, la cui durata, salvo casi specificamente individuati, è, al massimo, di trenta anni;
Con la norma statale che ne limita la durata, la perpetuità delle concessioni stipulate dopo l'entrata in vigore di tale limite è pacificamente vietata. La questione delle concessioni perpetue stipulate prima dell'entrata in vigore del limite è stata risolta in via interpretativa dalle Regioni stesse, che hanno avvertito la necessità di definire uno specifico regime transitorio per le concessioni originariamente rilasciate come perpetue. Tra queste Campania e Calabria;
La Regione Calabria, in particolare, con l'articolo 9, comma 9 della Legge Regionale n. 40/2009, ha rinviato al principio generale di cui all'art. 252 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318), secondo cui, in caso di successioni di leggi nel tempo riguardanti, tra l'altro, i termini per l'esercizio di un diritto, "il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente [...] ma il nuovo termine decorre [...]" dall'entrata in vigore della legge sopravvenuta, "purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore". Più precisamente, con Legge Regionale n. 11 del 27 aprile 2015, all'art. 9 della Legge Regionale n. 40 del 2009 - disposizione che regola le attività estrattive nel territorio della Regione Calabria - è stato aggiunto il seguente comma: 9. In osservanza del principio generale di cui all'art. 252 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile), le concessioni perpetue date senza limiti di tempo, in essere alla data in entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), a decorrere dalla medesima data sono trasformate in concessioni temporanee della durata di 30 (trenta) salvo il concessionario non incorra in motivi di decadenza. L'esercizio della concessione nei termini di cui al periodo precedente è condizionato all'esito positivo della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) o della valutazione di incidenza (V.I.), se dovute, ferma restando l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;
Di conseguenza, le prescrizioni di tutela ambientale, la cui osservanza è dunque imposta per raggiungere i livelli di tutela dell'ambiente fissati dalla legislazione nazionale, richiedono che i Comuni interessati avviino le procedure in materia di V.LA. e di V.l. e presentino un nuovo progetto tecnico-amministrativo da sottoporre alla valutazione della Regione Calabria;
Nelle more della trasformazione delle concessioni da perpetue a temporanee, congiuntamente all'approvazione della modifica della Legge Regionale n. 40/2009, allo scopo di salvaguardare l'interesse pubblico, la Giunta regionale, con Deliberazione n. 102 del 03.04.2015, ha previsto, altresì, uno specifico regime transitorio che consentiva la prosecuzione delle attività relative alle concessioni;
Di fatto, per motivi di pubblico interesse, doveva essere garantito lo sfruttamento e la regolare manutenzione delle risorse delle acque termali e minerali e delle rispettive pertinenze, la continuità delle attività imprenditoriali connesse alle richiamate concessioni, il mantenimento dei rispettivi livelli occupazionali e garantire (per quanto attiene alle concessioni termali) l'effettuazione senza soluzione di continuità delle prestazioni sanitarie (cure termali anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale) che presuppongono lo sfruttamento delle risorse termali;
Tuttavia, detta prosecuzione veniva garantita a condizione che (rif. Deliberazione di Giunta Regionale n. 102 del 03.04.2015): "a) siano presentate da parte dei soggetti interessati entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR Calabria della presente deliberazione, le istanze per l'avvio delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza (di cui alla normativa regionale e normativa correlata, in quanto applicabile);
b) non intervengano cause di cessazione, revoca o decadenza per sopravvenute ragioni di interesse pubblico ovvero carenza dei presupposti richiesti ex lege per il rilascio o l'esercizio delle concessioni, né alcuna causa di cessazione prevista dalla Legge Regionale n. 40/2009 e dal Regolamento Regionale di Attuazione n. 3/2011, modificato ed integrato dal Regolamento n. 12/2012;
c) siano rispettati gli obblighi e le prescrizioni previsti dalla normativa vigente a dai rispettivi provvedimenti concessori". Nel corso della riunione tenutasi presso la Cittadella Regionale in data 14.01.2019, tra i Comuni di Acquappesa, Guardia Piemontese, la Cisl e la Regione Calabria, Dipartimento Attività produttive e Lavoro, è stato delineato l'iter procedurale da seguire per il perfezionamento della procedura concessoria;
In particolare, nell'intento di voler salvaguardare il preminente interesse pubblico, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, i Comuni, con il supporto delle strutture dipartimentali competenti in materia, proporranno alla Regione Calabria, un crono programma comprendente tutte le fasi - ambientale, economico e finanziario - per il corretto perfezionamento della procedura prevista dalla norma. Più in particolare, il crono programma sarà redatto con l'intento di ottimizzare i tempi di predisposizione del progetto tecnico-amministrativo a carico dei Comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese, attraverso una attenta analisi rivolta alle problematiche attinenti alla sua realizzazione, nonché ad una sostenibilità di tutte le fasi sopra descritte. Nelle more della realizzazione dell'iter procedurale, la Regione Calabria, attraverso una nota del D.G. del Dipartimento delle Attività Produttive, al fine di garantire il preminente interesse pubblico, lo sfruttamento e la regolare manutenzione delle risorse delle acque termali e minerali e delle rispettive pertinenze, la continuità delle attività imprenditoriali connesse alle richiamate concessioni, il mantenimento dei rispettivi livelli occupazionali e garantire, l'effettuazione senza soluzione di continuità delle prestazioni sanitarie (cure termali anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale), ha proposto ai Comuni l'ipotesi di prorogare l'esistente rapporto concessorio con la società S.A.TE.CA. per la durata di 24 mesi e, comunque, fino al subentro del nuovo contraente. È necessario e urgente intervenire, al fine di tutelare le circa 250 unità lavorative, e mantenere le circa 500.000 prestazioni sanitarie erogate annualmente delle quali il 30% erogate a favore di utenti extra regionali.
Impegna la Giunta regionale
ed il Presidente della Regione Calabria a mettere in campo, senza indugio, tutte le iniziative atte a garantire il preminente interesse pubblico ed i livelli occupazionali, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, al fine di evitare che anche alle Terme Luigiane tocchi la medesima sorte che ha interessato presidi produttivi del Tirreno Cosentino.

Allegato:

22/01/2019
G. AIETA